CONSOB ha approvato il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Edison S.p.A. su azioni ordinarie di Frendy Energy S.p.A.
Periodo di adesione all’offerta dal 22 novembre al 19 dicembre 2017 (estremi inclusi) con data di pagamento, salvo proroghe, 22 dicembre 2017.
Milano, 17 novembre 2017 – Facendo seguito ai comunicati stampa del 17 ottobre 2017 e 20 ottobre 2017, Edison S.p.A. rende noto che CONSOB, con delibera n. 20194 del 17 novembre 2017, ha approvato, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato (il “TUF”), il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto (il “Documento di Offerta”) promossa da Edison S.p.A., ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, obbligatoria e totalitaria ai sensi dell’articolo 48 dello statuto sociale di Frendy Energy S.p.A. (“Frendy” o l’”Emittente”) su massime n. 29.612.338 azioni ordinarie Frendy, negoziate sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni”), al prezzo di 0,340 euro per Azione (l’ “Offerta”).
Previa pubblicazione del Documento di Offerta, che includerà il Comunicato dell’Emittente di cui agli art. 103 comma 3 del TUF e 39 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”), il Periodo di adesione all’Offerta, concordato con Consob ai sensi dell’art. 40, comma 2 del regolamento, avrà inizio alle ore 8.30 del 22 novembre 2017 e terminerà alle ore 17.30 del 19 dicembre 2017 (estremi inclusi) con data di pagamento, salvo proroghe, il 22 dicembre 2017.
Per ogni informazione puntuale dei termini e delle condizioni dell’Offerta, nonché delle modalità di adesione alla stessa, si fa rinvio al Documento di Offerta, della cui pubblicazione sarà data informativa mediante apposito comunicato stampa ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.
Il presente Comunicato non costituisce né un offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere azioni di Frendy Energy S.p.A.. Si precisa che l’Offerta pubblica di acquisto, totalitaria e obbligatoria ai sensi dell’articolo 48 dello statuto sociale di Frendy Energy S.p.A., sulle azioni ordinarie della stessa (le “Azioni”) aventi diritto di voto è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente sul sistema multilaterale di negoziazione denominato “AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale” organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’Offerta non è stata e non sarà promossa da Edison S.p.A. negli Stati Uniti d’America, o in ogni altro territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati Uniti d’America (collettivamente gli “Stati Uniti d’America”) né è stata e sarà promossa in Australia, Canada, Giappone nonché in altri paesi diversi dall’Italia in cui la diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (collettivamente gli “Altri Paesi”) o altri adempimenti da parte dell’Offerente, né utilizzando i servizi postali né alcun altro strumento di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet) degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Altri Paesi.
Pertanto, l’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi a propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell’adesione all’Offerta.
Non saranno accettate dall’Offerente eventuali adesioni all’Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni qui descritte.
Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche
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